DECRETI
E LEGGI
D.P.R.
547 del 27 aprile 1955 - Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Art. 34, riguardante la manutenzione,
almeno semestrale, dei mezzi di estinzione.
D.M.
n. 5 del 20.12.1982 -abrogato- G.U. n.19 del 20 gennaio
1983 - Norme tecniche a procedurali relative agli estintori
portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo
da parte del Ministero dell'Interno. Sostituito con D.M.
N°7 gennaio 2005
D.P.R.
n.37 del 12 gennaio 1998 - Il nuovo regolamento di prevenzione
incendi.
D.M.-6.3.1992
G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme tecniche a procedurali
per la classificazione della capacità estinguente
e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.
D.Lgs
475\92 - Dispiositvi di protezione individuale
D.Lgs.
626 settembre
1994 - Salute e sicurezza dei lavoratori.
D.M-n°64_del_10-marzo-1998
G .U. n. 81 del 7 aprile 1998 - Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro.
Direttiva
97/23/CE (PED) del Parlamento Europeo.
La
direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo, accolta dal Parlamento
Italiano con il Decreto Legislativo n. 93 del 25/02/2000,
meglio conosciuta come PED [Pressure Equipment Directive],
è la nuova direttiva che dal 30 Maggio 2002 governa
la costruzione e il commercio di apparecchiature a pressione
in tutti gli stati membri della Comunità Europea.
Da questa data tutti gli apparecchi soggetti a pressioni
superiori a 0,5 bar devono assoggettarsi a questa nuova
normativa. La normativa si applica a tutti gli apparecchi
(o componenti di macchinari o insiemi di apparecchi) in
cui la pressione è la grandezza fondamentale per
la valutazione della stabilità, della sicurezza e
dell'integrità del componente. In particolare interessa
i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e
gli elementi accessori a pressione.
La
filosofia della direttiva in oggetto è quella di
garantire la sicurezza del prodotto a livello europeo.
Gazzetta
Ufficiale n° 95 del 23 aprile 2004
Nella
Gazzetta Ufficiale n° 95 del 23 aprile 2004 il Ministero
delle Attività Produttive ha recepito le norme armonizzate
europee relative ai sistemi equipaggiati con tubazioni e
ha dato attuazione anche in Italia alla direttiva 89/106/CEE,
(CPD, direttiva sui prodotti da costruzione).
L'ampia
gamma di prodotti certificati e marcati CE, si raggruppano
in due famiglie:
-
Famiglia 1 "Naspi antincendio manuali orientabili",
rispondente ai requisiti previsti dalla UNI EN 671/1 :2003
-
Famiglia 2 "Idranti a muro tipo 2", rispondente
ai requisiti previsti dalla UNI EN 671/2:2003
D.M.-n7gennaio2005
- 08/03/2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione
ed omologazione di estintori portatili di incendio
CODICE
PENALE
Art.437
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro. Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi
o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto
deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione
da tre a dieci anni.
Art.451
- omissione colposa di cautele o difese contro disastri
o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare,
ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio
o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
Euro 103 a Euro 516